domenica 15 marzo 2015

La Procura di Bari smentisce i PM di Isernia Scioli e Albano

Riceviamo e pubblichiamo
Atteso l’enorme rilievo di interesse pubblico della vicenda legata allo “scandalo auditorium di Isernia in odor di cricca”, rendiamo noto che è fallito l’ennesimo tentativo del sig. Scioli Federico, esponente della Procura di Isernia di colpire per l’ennesima volta la libertà di espressione politica e di critica del PCL MOLISE. Abbiamo scoperto solo di recente, ciò che era accaduto a nostra insaputa nel 2012.

Essa si inquadra nell’ormai storica ostilità da parte di alcuni esponenti della Procura di Isernia verso il PCL MOLISE che ne critica l’operato; ma anche nella campagna da noi promossa in difesa della libertà di espressione politica, che si ritiene pericolosamente minacciata da non condivise interpretazioni del diritto operate da costoro. Può darsi che ci sbagliamo, ma questa è la nostra legittima opinione.

Questa volta si tratta del p.p. 10849/2012 RGNR Procura di Bari.

Il sig. Scioli Federico, su carta intestata del Tribunale quale PM, ancorché a tutela di un proprio diritto soggettivo, in data 9/5/2012, inoltrò una lettera-denuncia al Procuratore Albano, in cui asseriva (infondatamente) di essere stato “diffamato” da un documento del PCL MOLISE del 22/10/2012, rinvenuto incidentalmente in allegato ad una delle tante infondate querele sporte da tale Melogli Gabriele (soggetto PDL di Isernia), nei nostri confronti.

Sicché il Procuratore Albano apre un fascicolo penale che inoltra alla Procura di Bari, solo sulla base di tale di tale lettera dello Scioli diretta ad accusare il PCL MOLISE dell’ inesistente reato di diffamazione, benché non vi fosse neanche la condizione di procedibilità per assenza di querela. Ma, nel terno al lotto della giustizia borghese, per fortuna si incontrano anche magistrati che non censurano la legittima libertà di critica.

Ed infatti il P.M. di Bari dott. Bruno, molto correttamente, applicando l’art.21 della Costituzione, restituisce il fascicolo al mittente, archiviando il procedimento, non solo perché non v’era la condizione di procedibilità, ma accertando che il documento del PCL MOLISE esprimeva legittime critiche all’operato del PM suddetto.

Insomma la Procura di Bari smentisce clamorosamente il PM Scioli ed il Procuratore Capo Albano, che avevano erratamente considerato la legittima critica espressa dal PCL come una “diffamazione”. Inoltre tali manifestazioni di ostilità, peraltro anche pregresse, avrebbero imposto un obbligo di astensione del PM dal trattare procedimenti del PCL che comunque noi abbiamo già chiesto e continueremo a chiedere, a fronte delle innumerevoli infondate “querele” intese ad intimidirci.

Rivendichiamo il diritto di osservare che, se la libera critica politica suscita risentimenti, non è un problema di chi esercita il libero pensiero. Infatti, per la stessa giurisprudenza consolidata, la permalosità del personaggio pubblico criticato non può essere un limite per la legittima critica politica, bene superiore, tanto più quando trattasi di soggetti dotati di un potere pubblico di grande rilievo, come nel caso del caso del magistrato.

E come si evince per tabulas il documento del PCL MOLISE esprimeva solo una legittima critica su basi marxiste, circa l’operato della magistratura borghese e segnatamente del PM Scioli, nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di azione politica, che a nessuno consentiremo mai di comprimere.

Si allegano

13/03/2015 Il coordinatore
       Tiziano Di Clemente 
 


Si allegano come prova: il documento politico del PCL Molise del 22/10/2012 e gli atti della Procura di Bari. 

 (by Nicola)

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