venerdì 10 gennaio 2014

Enti comunali di assistenza

Riceviamo e pubblichiamno
In questi giorni i contribuenti stanno ricevendo avvisi di pagamento della TARSU che, a quanto pare, continuano a contenere importi relativi all’”addizionale ex ECA”.
Innanzitutto cos’è tale prelievo:
E.c.a. è la sigla degli ex “enti comunali di assistenza”, istituiti con la legge n. 837 del 3 giugno 1937 in sostituzioni delle preesistenti “ Congregazioni di carità”. Gli Enti ECA sono stati soppressi di fatto già nel 1978, con il passaggio delle funzioni sanitarie alle Regioni.
L’addizionale (nella misura del 2% sui tributi erariali) è stata istituita con il R.D.L. 2145 del 30 novembre 1937, convertito con la l. 614 del 1938, e spettava inizialmente agli enti Eca.
Dopo la loro soppressione, l’addizionale – nel frattempo elevata sino al 10 % – è stata devoluta dalla legge n.549 del 28 dicembre 1995 ai Comuni,che potevano riscuoterla sul prelievo della tassa rifiuti.

Il Regio Decreto consentiva il prelievo sui tributi riscossi tramite concessionario e ruolo, e in questi termini hanno continuato le disposizioni che nel tempo si sono succedute, in particolare la L. 549/1995 e il D.M. Finanze del 02.05.1996.
Con il D.Lgs. n. 446 del 1997 il legislatore ha attribuito agli enti locali una specifica potestà regolamentare in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali e delle altre entrate proprie, introducendo la formula della riscossione diretta, che consente agli enti di procedere in autonomia senza l’intervento del concessionario.

Fin qui la storia.
 
Ora, stabilito che l’ addizionale era consentita riscuoterla tramite il Concessionario ( ex Esattorie) e il ruolo, la domanda è se l’addizionale Eca sia dovuta anche per quei Comuni che hanno optato per la riscossione diretta e che trova, comunque, previsione nel regolamento in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali ( come il caso di Isernia ).
 
Non serve, per non annoiare, richiamare dottrina e giurisprudenza che sembrano fortemente contrari, dal 2010,al prelievo della soppressa addizionale, è sufficiente far presente che :
la legge istitutiva dell’addizionale, la n.614 del 25/04/1938, di conversione del R.D.L. 2145 datato 30 novembre 1937,è stata abrogata con la legge di semplificazione normativa n. 9 del 18 febbraio 2009 (Allegato 1 – voce 21996), con decorrenza 16/12/2009.
 
A cascata, tutte le altre disposizioni che ad essa si sono richiamate sono ormai prive di senso, perché rinviano a una norma non più in vigore!
In base a quale legge e regolamento il Comune di Isernia continua ad applicare tale addizionale ?
 
Dagli Amministratori aspettiamo risposte e provvedimenti che escludano dalla TARSU ogni prelievo impositivo non previsto dalla normativa di riferimento.
Albino Iacovone
(by Nicola)

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