venerdì 19 aprile 2013

L'OML risponde al quesito pervenuto ieri da Bolzano


E' vero che la c.detta legge Biagi n.276/2003, in attuazione della direttiva del Consiglio europeo 2000/78 per la parità di trattamento in materia di occupazione, ha stabilito che in materia di avviamento al lavoro l'aspirante non può essere discriminato riguardo all'età, anche se il D.Lgs. 09.07.2003 n.216 all'art.3, comma 4-bis (come sostituito dall'art.8-septies del D.L. 08.04.2008 n.59), ha fatto salve le disposizioni disciplinanti la fissazione di un'età massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione, mentre il successivo comma 4-ter fa salve le predette disposizioni purchè siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del
lavoro e della formazione prof.le, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.
Ma non meno vero è che a livello sindacale la RAI ha stipulato in data 07 febbraio 2013 un accordo a livello interconfederale, il cui link accludo alla presente per una puntuale disamina, ove si legge agli artt. 2-bis e 10 esattamente quello che è stato riportato nel bando di concorso, compreso anche il requisito dell'età richiesto per il reclutamento di personale dipendente con contratto di apprendistato professionalizzante nelle posizioni L2, L3, L4 e T2. Quindi ritengo che, alla luce di detto accordo, il bando sia legittimo, salva la possibilità per l'aspirante ultraventinovenne di adire il Giudice del Lavoro al fine di impugnare la norma pattizia e sperare in una declaratoria di illegittimità. Con quali tempi e costi è facile immaginare.

Cordialmente

Per OML
Avv. Giacomo De Ritis

(by Nicola)

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